Sez. L, Sentenza n. 4960 del 21/05/1999 (Rv. 526506 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani Fiorenzo Casella - Genesi - Prepensionamento - Disciplina - Prepensionamento legale e prepensionamento convenzionale - Differenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE
Il Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani (cosiddetto Fondo Casella) è stato istituito con un contratto collettivo di diritto comune, stipulato il 26 febbraio 1958 tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori delle aziende editrici e stampatrici dei giornali quotidiani con l'intento di assicurare ai lavoratori un pensionamento integrativo rispetto a quello garantito dall'INPS. Con accordo collettivo 10 marzo 1981 e con il successivo accordo 15 gennaio 1982 la disciplina del Fondo è stata coordinata - attraverso la riformulazione dell'art. 20 e l'introduzione dell'art. 20 bis del Regolamento relativo - con l'istituto della pensione anticipata, "medio tempore" introdotta dalla legge n. 624 del 1979. Da tale ultima normativa, coordinata con la normativa risultante dagli ulteriori accordi successivi, si desume che mentre il prepensionamento legale postula il mero esercizio della facoltà riconosciuta dall'art. 37 della legge n. 416 del 1981 al lavoratore di aziende in crisi in possesso di determinati requisiti contributivi, nel prepensionamento convenzionale il datore di lavoro non assume alcun obbligo contributivo inderogabile ed automatico nei confronti del Fondo per effetto del mero prepensionamento a carico dell'INPS in quanto il previsto obbligo del versamento, in unica soluzione, della riserva matematica (che normalmente riguarda cifre considerevoli) è da intendersi condizionato ad una preventiva valutazione dell'imprenditore in ordine alla convenienza di tale operazione economica anche in funzione incentivante della risoluzione dei rapporti di lavoro di taluni dipendenti ritenuti in esubero.
Riferimenti normativi: Legge 05/08/1981 num. 416 art. 37, Legge 11/12/1979 num. 624, Cod. Civ. art. 2117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)