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Sez. L, Sentenza n. 12501 del 23/11/1992 (Rv. 479664 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere | Accordi collettivi nazionali - Interpretazione da parte del giudice del merito - Denuncia in sede di legittimità ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Conseguenze - Natura regolamentare di tali accordi - Configurabilità.
Stato
decisa il 1992-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479664-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, degli accordi collettivi nazionali sanitari per l'uniforme trattamento economico e normativo per l'intero territorio nazionale del personale sanitario a rapporto convenzionale, stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, è denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., con la correlativa possibilità della Corte di Cassazione d'interpretare direttamente, in base ai criteri fissati dall'art. 12 delle Preleggi, le disposizioni degli stessi accordi, atteso, in particolare, che questi, in quanto previsti nell'ambito di un complesso procedimento normativo che culmina nel decreto presidenziale che li rende esecutivi, partecipano della natura normativa propria di tale decreto, riconducibile ai regolamenti contemplati dall'art. 17, comma primo, lett. e), della legge 23 agosto 1988 n. 44.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Legge 23/08/1988 num. 44 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)