Sez. L, Sentenza n. 3019 del 08/04/1997 (Rv. 503565 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Accordo nazionale tipo ex art. 8 della legge n. 349 del 1977 - Natura - Conseguenze - Interpretazione - Devoluzione esclusiva al giudice del merito.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
A differenza degli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (relativo al trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale), le cui disposizioni partecipano della natura normativa propria del d.P.R. che li rende esecutivi, l'accordo nazionale tipo stipulato ai sensi dell'art. 8 della legge 29 giugno 1977 n. 349 (la quale ha fissato norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici, nonché per le convenzioni uniche per il personale sanitario) ha natura contrattuale, con la conseguenza che l'interpretazione delle norme in esso contenute è riservata al giudice di merito, salva la verifica, in sede di legittimità, del rispetto dei criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., e della sussistenza di una motivazione logica e sufficiente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)