Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003 (Rv. 568253 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Questione relativa all'erronea interpretazione di clausole contrattuali - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie relativa a contratto di locazione ad uso abitativo stipulato con enti pubblici ai sensi della legge n. 359/1992.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per erronea o insufficiente motivazione, ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. Quest'ultima violazione deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni, altrimenti la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella mera proposta di una interpretazione, diversa da quella censurata inammissibile come tale in sede di legittimità.(Sulla base di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di un contratto di locazione per uso abitativo - in deroga alla legge n. 392 del 1978, secondo la possibilità prevista dal decreto legge n. 333 del 1992, e in adesione alla "cosiddetta circolare Cristofori" - stipulato con l'INAIL, aveva interpretato una clausola di riserva nel senso che la possibilità del conduttore di ottenere la modifica del canone sussistesse solo in presenza di provvedimenti legislativi - e giudiziari - in materia, aventi carattere generale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 11 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)