Sez. L, Sentenza n. 8467 del 28/05/2003 (Rv. 563630 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Interpretazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa transazione tra un dirigente di impresa industriale ed il proprio datore di lavoro stipulata con riferimento all'art. 15 c.c.n.l. per i dirigenti delle imprese industriali concernente l'obbligo del datore di lavoro di tenere indenne il dirigente dalle spese sopportate per i procedimenti penali connessi con l'esercizio delle funzioni.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ovvero per vizi di motivazione. (Nella specie, un dirigente industriale aveva concluso una transazione con il proprio datore di lavoro, con la quale, richiamando espressamente l'art. 15 del c.c.n.l. per i dirigenti delle aziende industriali, quest'ultimo si era obbligato a tenere indenne il primo dalle spese sopportate per procedimenti connessi a fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni; la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nell'interpretare detta transazione, nonostante l'esplicito rinvio alla norma del c.c.n.l. contenuta in quest'ultima, aveva ritenuto che dalla medesima derivasse l'obbligo del datore di lavoro di tenere indenne il dirigente per le spese sopportate anche per i procedimenti penali per fatti contrari all'obbligo di fedeltà, ritenendoli comunque connessi all'esercizio delle funzioni, omettendo tuttavia sia di accertare se la clausola del contratto collettivo si riferisse anche ai procedimenti per comportamenti tenuti in danno del datore di lavoro, sia di verificare, in caso negativo, se le parti, con l'accordo transattivo, avessero inteso ampliare il contenuto della garanzia della pattuizione collettiva, esplicitando le argomentazioni a conforto di questa interpretazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)