Sez. 5, Sentenza n. 10979 del 14/05/2007 (Rv. 599476 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Cessione di cubatura - Nozione - Soggezione all'imposta - Fondamento - Soggezione all'INVIM - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
È assoggettabile all'imposta di registro la "cessione di cubatura", il trasferimento, cioè, di una facoltà inerente al diritto di proprietà, in quanto tale avente sicure caratteristiche di realità, giacché secondo la disciplina della detta imposta è suscettibile di imposizione ogni atto di trasferimento di diritti reali immobiliari, inclusa la rinunzia agli stessi; essa non è invece assoggettabile ad INVIM, atteso che tale imposta, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, trova applicazione soltanto al trasferimento di alcuni diritti immobiliari tipici, senza che, stante la lettera della norma, possano crearsi assimilazioni o analogie con figure giuridiche non menzionate.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)