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Sez. 5, Sentenza n. 7417 del 14/05/2003 (Rv. 563032 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Negozio di cessione di cubatura - Assoggettamento ad imposta - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563032-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di INVIM, l'art. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, stabilisce, al primo comma, che l'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione, del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile, precisando, al secondo comma, che per diritti reali di godimento si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie. Da tale specifica elencazione, che - nell'escludere tutte le figure di servitù, oltreché la rinuncia ai diritti indicati - volutamente si discosta da quella contenuta nella coeva tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (in tema di imposta di registro), discende che il negozio atipico di cessione del diritto di cubatura (il quale non può farsi rientrare in nessuno dei diritti elencati) non è soggetto ad INVIM, non potendosi applicare la norma, per analogia, a figure giuridiche ivi non tipizzate.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)