Sez. 2, Sentenza n. 4458 del 30/01/1984 Ud. (dep. 12/05/1984) Rv. 164176 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - LIBERAZIONE DEL SEQUESTRATO SENZA PAGAMENTO DEL PREZZO - SPECIALE ATTENUANTE - CONDIZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE DI APPLICABILITÀ.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - LIBERAZIONE DEL SEQUESTRATO SENZA PAGAMENTO DEL PREZZO - SPECIALE ATTENUANTE - CONDIZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE DI APPLICABILITÀ.*
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, per il riconoscimento della speciale attenuante conseguente alla liberazione del sequestrato senza il pagamento del prezzo del riscatto, la condotta dell'agente o del concorrente diretta a tal fine deve essere oggettivamente rilevante e soggettivamente volontaria, richiedendosi, cioè, un comportamento volontario desumibile da elementi concreti. Conseguentemente, la diminuente non ricorre nel caso di autoliberazione del rapito o di liberazione, comunque verificatasi, derivante da interventi estranei. (V mass n 153935; (V mass n 153598).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)