Sez. 2, Sentenza n. 3654 del 22/01/1986 Ud. (dep. 12/05/1986) Rv. 172650 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE DELLA LIBERAZIONE DELLA PERSONA SEQUESTRATA SENZA CONSEGUIMENTO DEL PREZZO DELLA LIBERAZIONE - PRIMA IPOTESI DEL COMMA QUARTO DELL'ART. 630 COD. PEN. NELLA FORMULAZIONE DELLA LEGGE 18 MAGGIO 1978 N. 191 ATTUALMENTE NON PIÙ IN VIGORE PERCHÉ MODIFICATA DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1980 N. 894 - RAVVISABILITÀ INDIPENDENTEMENTE DALLA VOLONTARIETÀ DELLA LIBERAZIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE DELLA LIBERAZIONE DELLA PERSONA SEQUESTRATA SENZA CONSEGUIMENTO DEL PREZZO DELLA LIBERAZIONE - PRIMA IPOTESI DEL COMMA QUARTO DELL'ART. 630 COD. PEN. NELLA FORMULAZIONE DELLA LEGGE 18 MAGGIO 1978 N. 191 ATTUALMENTE NON PIÙ IN VIGORE PERCHÉ MODIFICATA DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1980 N. 894 - RAVVISABILITÀ INDIPENDENTEMENTE DALLA VOLONTARIETÀ DELLA LIBERAZIONE.*
L'attenuante della liberazione della persona sequestrata senza conseguimento del prezzo della liberazione, prevista dalla prima ipotesi del quarto comma dell'art. 630 cod. pen. nella formulazione della legge 18 maggio 1978 n. 191 attualmente non più in vigore perché modificata dalla legge 30 dicembre 1980 n. 894), era ravvisabile, indipendentemente dalla volontarietà della liberazione, in tutti i casi in cui questa fosse per qualsiasi ragione avvenuta, sia ad opera dei sequestratori, i quali senza dissociarsi avessero liberato senza riscatto l'ostaggio, sia per intervento della polizia. (contra mass n 164176; (contra mass n 155711).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 com. 4, Legge 18/05/1978 num. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)