Sez. L, Sentenza n. 21665 del 14/10/2014 (Rv. 633202 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Anzianità contributiva maturata presso l'INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi - Criteri di calcolo ex art 1 del d.P.R. n. 58 del 1976 - Limite massimo - Commisurazione alla pensione massima erogabile dall'INPDAI al momento della maturazione del diritto - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
In tema di anzianità contributiva maturata presso l'INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi dall'INPDAI, l'art. 1 del d.P.R. 8 gennaio 1976, n. 58, assume rilievo ai fini del calcolo della pensione, mentre l'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, (con il d.m. del 7 luglio 1973) stabilisce il limite massimo dell'importo che, in ogni caso, essa può raggiungere, che non può essere superiore a quello della pensione massima erogabile dall'INPDAI «ai sensi del comma precedente», cioè secondo il regime generale dell'INPDAI, avuto riguardo a quello in vigore al momento della maturazione del diritto al trattamento, con un rinvio necessariamente formale (che esclude l'abrogazione implicita del limite ad opera del d.lgs. 24 aprile del 1997, n. 181), comprensivo dello "ius superveniens", e, dunque, in particolare, l'introduzione del tetto pensionabile ed i coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale.
Riferimenti normativi: Legge 15/03/1973 num. 44 art. 5, DM Lavoro e previdenza sociale 07/07/1973, DPR 08/01/1976 num. 58 art. 1, Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)