Sez. L, Sentenza n. 2223 del 01/02/2007 (Rv. 594528 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Anzianità contributiva maturata presso l'INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi - Criteri di calcolo ex art art.1 d.P.R. n.58 del 1976 - Limite massimo - Commisurazione - Alla pensione massima erogabile dall'INPDAI al momento della maturazione del diritto - Fondamento - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
In tema di anzianità contributiva maturata presso l'INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi dall'INPDAI, alla stregua della disciplina che regola la materia - art.1 d.P.R. n.58 del 1976, art. 5 l. n. 44 del 1973, d.m. 7 luglio 1973 - sono previsti due distinti calcoli, operanti su piani diversi (art. 1 del citato d.P.R. n.58), l'uno rilevante per il calcolo della pensione, l'altro introdotto come limite "in ogni caso" all'importo della pensione, per cui questa non può essere superiore a quello della pensione massima erogabile dall'INPDAI "ai sensi del comma precedente", cioè secondo il regime generale dell'INPDAI, che non può non essere quello in vigore al momento della maturazione del diritto a pensione, con rinvio necessariamente formale, comprensivo dello "ius superveniens", nella specie l'introduzione del tetto pensionabile ed i coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale. Tale disciplina non suscita dubbi di legittimità costituzionale: il limite è paritario per tutti i dirigenti assicurati all'INPDAI, né sussiste lesione del principio dell'affidamento perché la riduzione delle aspettative di pensione rispetto al fondo di provenienza - nella specie il fondo elettrico - dipende da un'opzione espressa in epoca successiva all'introduzione della norma comportante il limite, infine, il carattere formale del rinvio, confermato dall'art. 3 della d.lgs. n.181 del 1997, in attuazione della delega di cui alla legge n.335 del 1995, conferita per l'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, esclude la pretesa abrogazione implicita dell'altro limite ex art. 1 comma 2, d.P.R. n.58 cit., ad opera del d.lgs. n.181 del 1997, suscettibile di nuove disarmonie tra assicurati INPDAI.
Riferimenti normativi: Legge 15/03/1973 num. 44 art. 5, DM Lavoro e previdenza sociale 07/07/1973, DPR 08/01/1976 num. 58, Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 181 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)