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Sez. 1, Sentenza n. 8526 del 27/09/1996 (Rv. 499790 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Riassunzione del processo ex art. 15 legge n. 408 del 1990 - Notificazione alla controparte di detto atto - Presso la residenza anziché nel domicilio eletto - Nullità della notificazione - Sussistenza - Potere dovere del giudice di ordinare la rinnovazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499790-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

La notificazione alla controparte dell'atto di riassunzione del processo tributario, prevista dall'art. 15 della legge 29 dicembre 1990 n. 408 a seguito dell'ordinanza presidenziale d'estinzione, non si sottrae alle disposizioni dell'art. 291 cod. proc. civ.. Ne deriva che i vizi di nullità (non inesistenza) di detta notificazione, come quello provocato dalla consegna della copia in un luogo diverso, ma pur sempre riferibile al destinatario (nella specie, la residenza anziché il domicilio eletto presso il difensore) comportano il potere - dovere del giudice di disporre la rinnovazione, ove la relativa esigenza non sia superata dalla costituzione del convenuto, con valore sanante "ex tunc".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 408 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)