Sez. 5, Sentenza n. 1446 del 25/01/2006 (Rv. 586933 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Luogo delle notificazioni - Domicilio eletto o residenza dichiarata dalla parte nel suo primo atto - Art. 32-bis del d.P.R. n. 636 del 1972 - Variazioni - Comunicazione alla segreteria della commissione - Sufficienza - Elezione di domicilio presso il difensore - Efficacia - Notifica dell'atto presso la residenza, originariamente indicata - Nullità e non inesistenza - Fondamento - Conseguenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
Nel processo tributario regolato dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, ai sensi dell'art. 32-bis le comunicazioni e le notificazioni vengono eseguite, salva consegna in mani proprie, nel domicilio eletto, o, in mancanza, nella residenza dichiarata dalla parte nel suo primo atto, e cioè nel ricorso introduttivo, fino al decimo giorno successivo a quello in cui sia stata presentata o sia pervenuta alla segreteria della commissione la comunicazione di eventuali variazioni, e ciò a differenza da quanto previsto dall'art. 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale prescrive che la denuncia di variazione sia "notificata" non solo alla segreteria della commissione, ma anche "alle parti costituite". Pertanto, nel vigore del d.P.R. n. 636 del 1972, se la parte, che nel ricorso in primo grado abbia indicato la propria residenza, nel corso del processo comunichi poi alla segreteria della commissione l'elezione di domicilio presso il difensore, la notifica dell'atto d'appello nei suoi confronti eseguita presso il domicilio personale (non a mani proprie) è nulla: essendo stata infatti effettuata in un luogo diverso da quello prescritto, ma comunque riferibile al destinatario, essa non è affetta da giuridica inesistenza. Ne consegue che il giudice, a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., è tenuto a disporre la rinnovazione della notificazione, sempre che la necessità di essa non sia superata dalla costituzione della parte, munita di valore sanante "ex tunc" rispetto ai vizi che ineriscano non all'atto, ma alla sua notificazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 CORTE COST., DPR 31/12/1986 num. 546 art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)