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Sez. 3, Sentenza n. 25201 del 26/05/2011 Ud. (dep. 23/06/2011) Rv. 250981 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria comportante mancato versamento di contributi - Parametri normativi previsti dall'art. 37 della L. n. 689 del 1981 - Interpretazione.
Stato
decisa il 2011-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250981-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

L'art. 37 della l. 24 novembre 1981 n. 689, nell'attribuire rilevanza penale all'omissione delle denunce mensili obbligatorie quando dal fatto derivi l'omesso versamento di contributi e premi per un importo mensile non inferiore al maggiore importo tra euro 2.582, 28 e il 50% dei contributi complessivamente dovuti, si riferisce, con il primo parametro, a tutto quanto a titolo di contributi dev'essere versato in un determinato mese dell'anno con riferimento alle retribuzioni erogate a tutti i dipendenti e, con il secondo parametro, alla percentuale dei contributi complessivamente dovuti, per la pluralità dei lavoratori effettivamente impiegati nell'azienda, per ciascun singolo mese e non già per più mensilità.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)