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Sez. 3, Sentenza n. 15674 del 18/03/2008 Ud. (dep. 16/04/2008) Rv. 239577 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria comportante mancato versamento di contributi - Importo mensile non inferiore al 50% dei contributi complessivamente dovuti - Criteri di computo.
Stato
decisa il 2008-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239577-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

L'art.37 della legge n.689 del 1981, nell'attribuire rilevanza penale all'omissione delle denunce mensili obbligatorie quando dal fatto derivi l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalla legge per un importo mensile non inferiore al maggiore importo tra euro 2.582, 28 e il 50% dei contributi complessivamente dovuti, si riferisce, con quest'ultimo parametro, alla percentuale dei contributi dovuti, per la pluralità dei lavoratori effettivamente impiegati nell'azienda, per ciascun singolo mese e non già per più mensilità.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)