Sez. 3, Sentenza n. 15674 del 18/03/2008 Ud. (dep. 16/04/2008) Rv. 239577 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria comportante mancato versamento di contributi - Importo mensile non inferiore al 50% dei contributi complessivamente dovuti - Criteri di computo.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
L'art.37 della legge n.689 del 1981, nell'attribuire rilevanza penale all'omissione delle denunce mensili obbligatorie quando dal fatto derivi l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalla legge per un importo mensile non inferiore al maggiore importo tra euro 2.582, 28 e il 50% dei contributi complessivamente dovuti, si riferisce, con quest'ultimo parametro, alla percentuale dei contributi dovuti, per la pluralità dei lavoratori effettivamente impiegati nell'azienda, per ciascun singolo mese e non già per più mensilità.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)