Sez. 1 - , Sentenza n. 2664 del 30/01/2019 (Rv. 652683 - 02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Concordato fallimentare - Interventi di sostegno pubblico - Privilegio di cui all’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Carattere costitutivo della revoca - Esclusione - Ragioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE
La revoca del sostegno pubblico concesso per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998, non importa alcuna valutazione discrezionale ed è opponibile alla massa dei creditori, anche se intervenuta dopo che il beneficiario abbia proposto domanda di concordato fallimentare e lo stesso sia stato pure omologato, perché il provvedimento di revoca si limita ad accertare il venir meno di un presupposto previsto in modo puntuale dalla legge, senza che l'atto di revoca possegga alcuna valenza costitutiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)