Sez. 1, Sentenza n. 13763 del 03/07/2015 (Rv. 635849 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE | Revoca di contributi pubblici per fallimento del beneficiario - Termine prescrizionale della relativa azione - Individuazione - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE
Il termine prescrizionale dell'azione per la restituzione di contributi pubblici erogati, ma successivamente revocati per il sopravvenuto fallimento del beneficiario, decorre dalla data della dichiarazione di fallimento di quest'ultimo, da considerarsi come momento di insorgenza del corrispondente diritto, atteso che l'amministrazione, nel procedere alla loro revoca (nella specie, peraltro, già prevista dal provvedimento concessorio come effetto automatico del sopravvenuto fallimento), non compie alcuna valutazione discrezionale, ma si limita ad accertare, con la cessazione dell'attività imprenditoriale e la conseguente impossibilità di raggiungere lo scopo a cui essi erano destinati, il venir meno di un presupposto per la loro erogazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)