Sez. 1, Sentenza n. 2147 del 18/07/1974 (Rv. 370490 - 01)
CREDITO - RISPARMIO - SEGRETO BANCARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DEROGHE AL SEGRETO - CARATTERE ECCEZIONALE E TASSATIVO - NEI CONFRONTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - OBBLIGO DELLA BANCA DI OTTEMPERARE AD ORDINE DEL GIUDICE - ESTENSIONE E PORTATA IN SEDE CIVILE ED IN SEDE PENALE.*
CREDITO - RISPARMIO - SEGRETO BANCARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DEROGHE AL SEGRETO - CARATTERE ECCEZIONALE E TASSATIVO - NEI CONFRONTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - OBBLIGO DELLA BANCA DI OTTEMPERARE AD ORDINE DEL GIUDICE - ESTENSIONE E PORTATA IN SEDE CIVILE ED IN SEDE PENALE.*
Mentre nei confronti dell'amministrazione finanziaria e di altre pubbliche amministrazioni le deroghe al segreto bancario rivestono carattere eccezionale, nel senso che, al di fuori dei casi espressamente previsti, ne l'autorita ha il diritto di pretenderne la rivelazione, ne la banca ha il dovere di renderla (dovendo, invece, rifiutarla), nei confronti dell'autorita giudiziaria la banca non puo validamente opporre la tutela del segreto bancario, allorche - come azienda o in persona dei suoi organi - sia invitata a rendere o a subire un atto processuale che la legge consente e il magistrato dispone. Il destinatario della disposizione del giudice si espone - in caso di rifiuto - a possibili misure coercitive ed a sanzioni di varia natura, talora anche per responsabilita penale. Entro certi limiti la regola dell'ottemperanza all'ordine del giudice va osservata anche nel campo della giustizia civile, ma il campo nel quale la regola medesima trova applicazione con maggiore ampiezza e con piu incisivi effetti, e quello della giustizia penale, che - attuando una funzione primaria dello stato - mira alla tutela di valori sociali irrinunziabili.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)