Sez. 1, Sentenza n. 7953 del 07/08/1990 (Rv. 468631 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - AL TERZO - IN GENERE - ASSEGNO BANCARIO - ORDINE DI ESIBIZIONE AD UN ISTITUTO DI CREDITO - LIMITI DERIVANTI DAL SEGRETO BANCARIO - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - AL TERZO - IN GENERE - ASSEGNO BANCARIO - ORDINE DI ESIBIZIONE AD UN ISTITUTO DI CREDITO - LIMITI DERIVANTI DAL SEGRETO BANCARIO - ESCLUSIONE.*
L'ordine, impartito nel corso di un giudizio civile ad un istituto di credito, di esibire copia di un assegno bancario, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., è rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, anche in relazione all'accertamento del necessario requisito della indispensabilità, e non trova limiti nel rispetto del segreto bancario, in quanto l'unico limite opponibile a detto provvedimento è quello posto per l'ispezione di cose dall'art. 118 cod. proc. civ. (espressamente richiamato dal citato art. 210 cod. proc. civ.), costituito dalla Mancanza di un grave danno per la parte o per il terzo e della esigenza di non violare uno dei segreti previsti negli artt. 351 e 352 cod. proc. pen. (tra i quali non è ricompreso quello bancario). (Conf 1123/87, mass n 450680, sulla prima parte; (Conf 3465/82, mass n 421449, sulla prima parte; (Conf 292/78, mass n 389579, sulla prima parte; (Conf 2147/74, mass n 370492, sulla seconda parte; (Conf 2147/74, mass n 370490, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)