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Sez. 2, Sentenza n. 8633 del 16/04/1985 Ud. (dep. 08/10/1985) Rv. 170581 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE - APPROPRIAZIONE INDEBITA DI SOMME DI DENARO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170581-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE - APPROPRIAZIONE INDEBITA DI SOMME DI DENARO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

La specifica indicazione del danaro, contenuta nell'art. 646 cod. pen., rende evidente che esso può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita in quanto può trasferirsi, nonostante la sua fungibilità, senza che al trasferimento del possesso si unisca anche quello della proprietà. Il danaro, infatti, va considerato di altri quando sia affidato per un uso determinato o per una specifica indicazione nell'interesse del proprietario. In tal caso il possesso (inteso secondo i principi penalistici) non conferisce il potere di compiere Atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto prevalente del proprietario e, ove ciò avvenga, l'agente commette appropriazione indebita. (fattispecie in cui l'acquirente di un veicolo aveva versato il prezzo a mezzo cambiali cedendo nel contempo al venditore un mutuo di cui era beneficiario incaricando costui per la riscossione e con l'espressa intesa che, dopo l'incasso, avrebbe provveduto a ritirare le cambiali. Ad incasso avvenuto, però, il venditore non aveva né ritirato né pagato le cambiali, fatto che è stato ritenuto configurante il delitto di appropriazione indebita). (Conf mass n 136009).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)