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Sez. 2, Sentenza n. 24857 del 21/04/2017 Ud. (dep. 18/05/2017) Rv. 270092 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE | Oggetto della condotta - Denaro - Violazione della destinazione di scopo stabilita dal proprietario - Necessità - Semplice inadempimento all'obbligo di restituire quanto ricevuto in prestito - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270092-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro, è necessario che l'agente violi, attraverso l'utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna, non essendo sufficiente il semplice inadempimento all'obbligo di restituire somme in qualunque forma ricevute in prestito. (In motivazione la Corte ha osservato che, con particolare riguardo al contratto di mutuo, il denaro per definizione transita in proprietà del mutuatario, il quale è libero di disporne secondo i propri voleri, con la conseguenza che la mancata restituzione, da parte sua, di quanto ricevuto non comporta alcuna interversione nel possesso idonea ad integrare l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 646 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1814

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)