Sez. 2, Sentenza n. 5061 del 15/12/2005 Ud. (dep. 09/02/2006) Rv. 233231 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE | Proroga - Tardiva - Effetti - Sanatoria delle attività svoltesi "medio tempore" - Esclusione - Utilizzazione delle intercettazioni non "coperte" da autorizzazione - Illegittimità.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE
La proroga tardiva dell'autorizzazione ad intercettare conversazioni non può valere a legittimare "ex post" la mancanza di autorizzazione e a consentire l'utilizzazione delle intercettazioni svoltesi "medio tempore", ma ha soltanto efficacia per il futuro, alla stregua di nuova autorizzazione. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione, pur ribadendo il principio enunciato, ha escluso che le intercettazioni fossero inutilizzabili, non essendo presenti, nel materiale probatorio utilizzato per la decisione, intercettazioni eseguite medio tempore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)