Sez. 1, Sentenza n. 3323 del 29/04/1999 Cc. (dep. 15/06/1999) Rv. 213730 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE | Proroga - Tardiva - Effetti - Sanatoria delle attività svoltesi "medio tempore" - Esclusione - Utilizzazione delle intercettazioni non "coperte" da autorizzazione - Illegittimità - Fattispecie.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE
La proroga tardiva dell'autorizzazione ad intercettare conversazioni non può valere a legittimare "ex post" la mancanza di autorizzazione e a consentire l'utilizzazione delle intercettazioni svoltesi "medio tempore", ma ha soltanto efficacia per il futuro, alla stregua di nuova autorizzazione. (Fattispecie concernente l'emissione di provvedimento coercitivo basato su indizi ricavati anche dal contenuto di intercettazioni svoltesi in periodo di carenza di autorizzazione; in relazione ad essa, la S.C. ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al giudice di merito per la valutazione di persistenza, in relazione al residuo materiale di indagine, della gravità indiziaria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)