Sez. 2, Sentenza n. 5672 del 09/06/1999 (Rv. 527226 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - BALCONI E TERRAZZE | Esenzione dall'obbligo delle distanze per la presenza di via pubblica - Passaggio meramente privato - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - BALCONI E TERRAZZE
L'obbligo di rispettare le distanze stabilite dall'art. 905 cod. civ. nell'aprire vedute e costruire balconi (e le altre opere che similmente consentano l'affaccio sul fondo del vicino) non viene meno, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, se tra i due fondi interessati non è presente una via pubblica, ma si attua un passaggio meramente privato, sulla base di una servitù di passaggio (nella specie costituita su uno di detti fondi a favore di quello di cui si deduceva l'esenzione dall'obbligo delle distanze).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)