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Sez. 2, Sentenza n. 1382 del 05/03/1979 (Rv. 397680 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE - FONDI VICINI SEPARATI DA UNA STRADA PRIVATA - OPERE DI MANUTENZIONE O ESERCIZIO DI POTERI DI POLIZIA DA PARTE DELLA PA - OBBLIGO DI RISPETTARE LE DISTANZE - SUSSISTENZA - LIMITI - INCLUSIONE DELLA STRADA PRIVATA TRA LE VIE PUBBLICHE O COSTITUZIONE SU DI ESSA DI UNA SERVITU DI USO PUBBLICO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397680-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE - FONDI VICINI SEPARATI DA UNA STRADA PRIVATA - OPERE DI MANUTENZIONE O ESERCIZIO DI POTERI DI POLIZIA DA PARTE DELLA PA - OBBLIGO DI RISPETTARE LE DISTANZE - SUSSISTENZA - LIMITI - INCLUSIONE DELLA STRADA PRIVATA TRA LE VIE PUBBLICHE O COSTITUZIONE SU DI ESSA DI UNA SERVITU DI USO PUBBLICO - CONDIZIONI.*

L'Obbligo di rispettare la distanza per l'apertura di vedute non cessa, ai sensi dell'art 905 comma terzo del cod civ, per il solo fatto che sulla strada privata, che separa i due fondi vicini, la pa abbia eseguito opere di manutenzione o esercitato poteri di polizia, in quanto, ai fini dell'inclusione di una strada privata tra le vie pubbliche, o della Costituzione su di essa di una servitu di uso pubblico, e necessario, nel primo caso, che il bene appartenga dominicalmente a un ente autarchico territoriale o che da questo sia destinato al servizio pubblico con una manifestazione espressa o tacita di volonta, e, nell'altro caso, che si sia conclusa una convenzione tra il proprietario del suolo e la pa, ovvero che la collettivita abbia esercitato di fatto la servitu per il tempo richiesto per usucapirla.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)