Sez. 2 - , Sentenza n. 23259 del 18/09/2019 (Rv. 655247 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Art. 14 d. lgs. n. 150 del 2011 - Ambito di applicazione - Pronuncia in composizione collegiale - Necessità - Decisione del giudice monocratico con giudizio ordinario - Conseguenze.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato la disciplina introdotta dall'art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011 è estesa a tutte le controversie, essendo irrilevante se siano state introdotte ex art. 702 bis c.p.c. ovvero con decreto ingiuntivo, con la conseguenza che è prevista la decisione in composizione collegiale ed escluso il ricorso al giudizio ordinario di cognizione. È, pertanto, è affetta da nullità la sentenza del tribunale che, in una causa introdotta con il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., previo mutamento del rito, da sommario ad ordinario, abbia deciso la causa in composizione monocratica.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)