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Sez. U - , Sentenza n. 4485 del 23/02/2018 (Rv. 647316 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Rito applicabile - Art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 – Applicabilità del rito di cui all'art. 702 bis c.p.c. - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647316-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a)con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis segg. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c. È, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)