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Sez. 2, Sentenza n. 5878 del 16/03/2006 (Rv. 587079 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Distanza minima fissata dal regolamento edilizio locale - Richiamo del d.m. - Distanza minima assoluta tra pareti di edifici antistanti - Interpretazione e finalità - Potere dei comuni di fissare autonomamente norme ulteriori sulle distanze - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587079-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

In tema di distanze nelle costruzioni, l'art.9 del d.m. 2 aprile 1968 n.1444, che regola le distanze tra le pareti che si fronteggiano degli edifici antistanti, ha la limitata finalità di evitare che tra gli edifici frontistanti si formino intercapedini nocive per coloro che vi soggiornano e pertanto non assorbe o esaurisce l'interesse dei comuni a tutelare anche l'assetto urbanistico delle zone del territorio e la densità in queste degli edifici in relazione all'ambiente. Di conseguenza, l'obbligo imposto dall'art.17 della legge 6 agosto 1967 n.765 di adeguare alle sue disposizioni gli strumenti urbanistici, non impedisce ai comuni, nella formazione dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi locali, in virtù dell'autonomia ad essi riconosciuta dall'art.128 della Costituzione ed in base all'art.33 della legge 17 agosto 1942 n.1150 ed agli artt.871 e 872 cod. civ. di dettare ulteriori regole che, con la stessa efficacia delle fonti primarie del diritto, rendano più gravosa l'attività costruttiva e, in particolare, di prescrivere un distacco, fra gli edifici che si fronteggino, maggiore di quello minimo fissato nell'art.873 cod. civ.. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva accertato la violazione della distanza inferiore a quella di 10 metri prevista dal locale regolamento edilizio, affermando, conclusivamente, che non poteva giustificarsi, in virtù del richiamo all'articolo 9 del d.m. 1968/n.1444, compiuto dal medesimo regolamento edilizio locale, una diversa disciplina che, in ragione della presenza o meno di finestre in una o in entrambe delle pareti frontistanti, consentisse una deroga al distacco minimo previsto dalle norme del regolamento edilizio locale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, DM Lavori pubblici 02/04/1968 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)