Sez. 1, Sentenza n. 10127 del 17/10/1996 Ud. (dep. 26/11/1996) Rv. 207711 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Registro dei rifiuti - Obbligo di tenuta - Batterie esauste - Obbligo - Sussistenza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
L'obbligo della tenuta dei registri per le batterie esauste, la cui inosservanza integra il reato di cui agli artt. 19 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e 9 octies della legge 9 novembre 1988, n. 475, non può ritenersi escluso dall'art. 3, comma quinto, della medesima legge n. 475 del 1988, che, riferendosi alle "apparecchiature deteriorate", e cioè ai rifiuti di cui al n. 3 del quarto comma dell'art. 2 del d.P.R. n. 915 del 1982, certamente non riguarda le batterie, le quali, invece, devono ritenersi comprese nel successivo n. 4, riguardante le parti dei veicoli a motore fuori uso.
Riferimenti normativi: Legge 09/11/1988 num. 475 art. 9 octies, Legge 09/11/1988 num. 475 art. 3 com. 5, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 19 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)