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Sez. 3, Sentenza n. 6919 del 03/05/1995 Ud. (dep. 16/06/1995) Rv. 201790 - 01

Sanità pubblica - In genere | Smaltimento di rifiuti speciali - Esimente di cui all'art. 12, terzo comma del D.L. n. 530/1994 - Operatività - Condizioni: prova della destinazione al riutilizzo dei residui; conformità dell'attività al D.M. 26 gennaio 1990 e alla normativa regionale - Fattispecie: reati ex art. 3, terzo e nono comma e 9 "octies" della legge n. 475/1988 - Smaltimento di batterie dismesse.
Stato
decisa il 1995-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201790-01

Sanità pubblica - In genere

Ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 12, terzo comma del D.L. 7 settembre 1994, n. 530, che - in tema di smaltimento di rifiuti speciali - esclude la punibilità di chiunque, prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, abbia commesso un fatto previsto come reato dal d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e succ. modif., nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di recupero, stoccaggio, trattamento e riutilizzo di residui, è necessaria, da un canto, la prova della destinazione, in modo oggettivo ed effettivo, al riutilizzo stesso, dall'altro la conformità dell'attività svolta alla normativa contenuta nel D.M. 26 gennaio 1990 ed a quella regionale. (Fattispecie in tema di reati ex art. 3, terzo e quinto comma e 9 "octies" della legge 9 novembre 1988, n. 475, relativa allo smaltimento di batterie dismesse).

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST., Legge 09/11/1988 num. 475 art. 3 com. 3, Legge 09/11/1988 num. 475 art. 3 com. 5, Legge 09/11/1988 num. 475 art. 9 octies, Decreto Legge 07/09/1994 num. 530 art. 12 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)