Sez. 1 - , Ordinanza n. 31676 del 06/12/2018 (Rv. 651895 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Valutazione della domanda - Contenuto - Situazione dei Paesi di transito del richiedente - Rilevanza - Limiti.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Nella domanda di protezione internazionale, l'allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un'ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perché l'indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art.3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 3 lett. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. E G
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)