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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2861 del 06/02/2018 (Rv. 648276 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale – Valutazione della domanda – Contenuto – Situazione dei Paesi di transito del richiedente – Rilevanza – Limiti.
Stato
decisa il 2018-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648276-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Nella domanda di protezione internazionale, l'allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un'ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, ma tale profilo può essere valutato solo ai fini della ricostruzione della vicenda individuale e, di cosneguenza della credibilità del dichiarante.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)