Sez. 2, Sentenza n. 2242 del 02/08/1973 (Rv. 365502 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - DISSENSO DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - DISSENSO DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
La consulenza tecnica di parte costituisce semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico e, pertanto, il giudice del merito non e tenuto a motivare il proprio dissenso dalle osservazioni del perito di parte, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili, anche implicitamente, con dette osservazioni. (Conf 1289/71, mass n 341475).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)