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Sez. L, Sentenza n. 3212 del 15/04/1997 (Rv. 503681 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Retribuzione - Base giornaliera - Determinazione - Divisione della retribuzione mensile per trenta - Legittimità.
Stato
decisa il 1997-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503681-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO

Con riguardo al rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione - la cui disciplina retributiva è riservata, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 R.D. n. 148 del 1931, alle intese delle associazioni sindacali - legittimamente la regolamentazione collettiva dispone che la retribuzione giornaliera (dalla quale va ricavato l'importo orario da prendere a base del calcolo della maggiorazione per lavoro straordinario) sia pari alla retribuzione mensile divisa per trenta, anziché per il numero (ventisei) delle giornate lavorative mensili. Tale regola - che è aderente alla lata nozione di corrispettività fra compenso e prestazione lavorativa nel rapporto di lavoro subordinato in generale (la cui continuità non è esclusa dalle pause settimanali) - non contrasta con alcuna norma di legge, di rango costituzionale o ordinario, e, in particolare, con la previsione dell'art. 36 Cost. circa il diritto del lavoratore al riposo settimanale e all'adeguata retribuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)