Sez. L, Sentenza n. 4665 del 21/04/1993 (Rv. 481944 - 01)
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico | Compenso del lavoro straordinario - Determinazione - Base retributiva - Riferimento contrattuale alla retribuzione mensile divisa per trenta anziché per ventisei - Contrasto con la disciplina ex art. 3 R.D.L. n. 2328 del 1923 ed ex legge n. 370 del 1934 - Insussistenza.
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico
Non contrastano con alcuna norma di legge, in relazione alla disciplina dell'art. 3 del R.D.L. 19 ottobre 1923 n. 2328 e della legge 22 febbraio 1934 n. 370, le disposizioni del C.C.N.L. per gli autoferrotramvieri del 1976 che ai fini della determinazione della base retributiva di calcolo della maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario stabiliscono la retribuzione giornaliera da cui va ricavato l'importo orario da prendere a base del calcolo della maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario - in misura pari alla retribuzione mensile divisa per trenta anziché per il numero delle giornate lavorative (ventisei).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3, Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)