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Sez. 1, Sentenza n. 2338 del 25/02/1993 (Rv. 481105 - 01)

Contratti di borsa - Compravendita "a premio" - "A premio semplice" (o "dont") | Natura - Sopravvenuti provvedimenti autoritativi resi dall'autorità di vigilanza e controllo (CONSOB e Ministero del Tesoro) - Configurabilità di detti provvedimenti come causa di invalidità o inefficacia del contratto ovvero di risoluzione dello stesso per onerosità sopravvenuta - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481105-01

Contratti di borsa - Compravendita "a premio" - "A premio semplice" (o "dont")

Con riguardo al contratto di borsa a premio con facoltà semplice denominato "dont", il quale conferisce ad un contraente la facoltà di scegliere, entro un determinato termine, fra il ritiro di un quantitativo di titoli al prezzo maggiorato del premio, ovvero il pagamento del premio, deve escludersi che detto contraente possa invocare, come ragioni d'invalidità od inefficacia del contratto stesso, provvedimenti autoritativi resi dall'autorità di vigilanza e controllo (CONSOB e Ministro del tesoro), ivi inclusi quelli che impongano la contrattazione a contanti, la chiusura della borsa o l'anticipazione della "risposta premi", atteso che tale contratto non trasferisce all'acquirente il possesso e la disponibilità giuridica dei titoli prima della consegna (in conformità degli usi di borsa e pure in caso di risposta anticipata del "premista", che si esaurisce in uno scioglimento della riserva prima del termine), né può considerarsi stipulato nella comune presupposizione dell'imputata regolamentazione del mercato di borsa fino alla scadenza del termine, e che, inoltre, i suddetti provvedimenti, nella parte in cui incidono sull'obbligazione di pagare il prezzo od il premio (con immediata esecutività anche sui rapporti in corso, a prescindere da eventuali vizi di legittimità denunciabili nella competente sede giurisdizionale) non sono qualificabili come eventi imprevedibili, rispetto ad un negozio ad alea illimitata circa i rischi dell'oscillazione del valore dei titoli (con il conseguenziale diniego del rimedio della risoluzione per onerosità sopravvenuta, in forza dell'eccezione prevista dall'art. 1467 secondo comma cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1536, Decreto Legge 08/04/1974 num. 95 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 216 CORTE COST., DPR 31/03/1975 num. 138, Legge 04/06/1985 num. 281 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)