Sez. 2, Sentenza n. 2386 del 04/03/1998 (Rv. 513320 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE | Compravendita di merce sottoposta al cosiddetto "prelievo comunitario" - Aumento dell'entità del prelievo tra il momento perfezionativo ed il momento esecutivo del contratto - Richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta - Ammissibilità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE
In tema di risoluzione contrattuale, la variazione in aumento del cosiddetto "prelievo comunitario" (sorta di dazio doganale sulle importazioni in vigore nei paesi della CEE, imposto, nella specie, in relazione ad una compravendita di olio di oliva proveniente dalla Grecia) rientra nella normale alea contrattuale, e non costituisce, pertanto, causa legittima di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)