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Sez. 1, Sentenza n. 9269 del 05/08/1992 (Rv. 478440 - 01)

Procedimenti cautelari - Sequestro - Custodia delle cose sequestrate - Compenso al custode | Sequestratario giudiziario di quote di partecipazione nelle società - Onorario - Liquidazione - Tariffa prevista per i dottori commercialisti - Per l'amministrazione del sindacato azionario - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1992-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478440-01

Procedimenti cautelari - Sequestro - Custodia delle cose sequestrate - Compenso al custode

Ai fini della liquidazione dell'onorario spettante al sequestratario giudiziario di quote di partecipazione di diverse persone in alcune società non può applicarsi l'art. 25 del d.P.R. 22 ottobre 1973 n. 936 (tariffa per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti), riguardante l'amministrazione del sindacato azionario, atteso che tale amministrazione -consistente nella cura degli interessi di quei gruppi di soci di una società di capitali, i quali, attraverso un patto parasociale, si impegnano a concordare preventivamente il modo con cui esprimere in assemblea il proprio voto- è funzione del tutto diversa dall'attività meramente gestionale propria del detto sequestratario, la quale rientra nella previsione del successivo art. 28. (Nella specie, la S.C., ha confermato la decisione della Corte di merito, la quale aveva applicato l'art.28 cit., avendo ritenuto che le funzioni svolte dal sequestratario non avessero esorbitato da quelle di custodia, anche se il professionista aveva dovuto adottare iniziative particolari, correlate alla peculiarità della custodia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 673, DPR 22/10/1973 num. 936 art. 25, DPR 22/10/1973 num. 936 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)