Sez. 3, Ordinanza n. 6049 del 12/03/2009 (Rv. 607644 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Custode di immobili soggetti ad esecuzione - Liquidazione del compenso in carenza della tariffa di cui all'art. 276 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità delle tariffe professionali - Esclusione - Decreto di liquidazione in via equitativa - Impugnabilità - Presupposti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Il compenso dovuto al custode (nella specie, dottore commercialista) di immobili sottoposti ad esecuzione forzata, fino a quando non saranno emanate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia previste dall'art. 59 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va determinato in base alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità, ove esistenti, ovvero secondo gli usi locali, in virtù della previsione di cui all'art. 276 del suddetto decreto. In mancanza delle une e degli altri, la liquidazione deve avvenire ai sensi dell'art. 2233, comma secondo, cod. civ., e quindi in base all'importanza dell'opera svolta e previa acquisizione del parere dell'associazione professionale di appartenenza del custode. Ne consegue che ove, in violazione di tali precetti, il giudice liquidi il compenso dovuto al custode secondo equità, il relativo provvedimento è censurabile in sede di legittimità per violazione del secondo comma dell'art. 2233 cod. civ., ma non per la mancata applicazione delle tariffe professionali, non sussistendo alcuna norma di legge che imponga l'adozione di tali tariffe, e non essendo le stesse applicabili in via analogica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 59, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 276
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)