Sez. 3 - , Sentenza n. 15112 del 11/12/2018 Ud. (dep. 08/04/2019) Rv. 275442 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Circostanza attenuante della minore gravità - Giudizio di comparazione - Assoggettamento - Possibilità - Ragioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE
In tema di violenza sessuale, la diminuente prevista dall'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. concorre nel giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la partecipazione al giudizio di bilanciamento consegue alla sentenza della Corte costituzionale n.106 del 2014, che ha dichiarato illegittimo il quarto comma del predetto art. 69 cod. pen. - come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 - nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della attenuante di cui al citato terzo comma dell'art. 609-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)