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Sez. 2, Sentenza n. 18756 del 31/01/2017 Cc. (dep. 14/04/2017) Rv. 269742 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Attualità della pericolosità - Motivazione - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269742-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che, a fronte di una condanna per partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, in difetto di atteggiamenti dissociativi chiari ed espliciti, aveva escluso che la corretta condotta mantenuta agli arresti domiciliari negli ultimi cinque anni fosse idonea a superare la presunzione di appartenenza al sodalizio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)