Sez. L, Sentenza n. 3294 del 19/05/1986 (Rv. 446279 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE CONTRATTUALE DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI DIVENUTI INIDONEI ALLE MANSIONI IN PRECEDENZA SVOLTE - CONSEGUIMENTO DI NUOVA E DIVERSA QUALIFICA ALL'ESITO DEL CORSO PROFESSIONALE DI RIQUALIFICAZIONE - CONSEGUENZE - IMPOSSIBILITÀ DI ADIBIRE IL LAVORATORE A NUOVE MANSIONI - LICENZIAMENTO - LEGITTIMITÀ - POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE LA RESIDUA CAPACITÀ IN MANSIONI NON CORRISPONDENTI ALLA RIQUALIFICAZIONE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE CONTRATTUALE DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI DIVENUTI INIDONEI ALLE MANSIONI IN PRECEDENZA SVOLTE - CONSEGUIMENTO DI NUOVA E DIVERSA QUALIFICA ALL'ESITO DEL CORSO PROFESSIONALE DI RIQUALIFICAZIONE - CONSEGUENZE - IMPOSSIBILITÀ DI ADIBIRE IL LAVORATORE A NUOVE MANSIONI - LICENZIAMENTO - LEGITTIMITÀ - POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE LA RESIDUA CAPACITÀ IN MANSIONI NON CORRISPONDENTI ALLA RIQUALIFICAZIONE - IRRILEVANZA.*
Nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva o un accordo aziendale prevedano la riqualificazione professionale dei lavoratori divenuti inidonei alle mansioni in precedenza svolte al fine del loro reimpiego in una diversa attività lavorativa nell'ambito aziendale, il conseguimento da parte del lavoratore di una nuova e diversa qualifica all'esito del corso professionale di riqualificazione limita la facoltà dell'imprenditore di assegnare le mansioni più adatte alla residua capacità del lavoratore; pertanto ogni qual volta emerga l'impossibilità di adibire il lavoratore, già riconosciuto inidoneo a svolgere le mansioni originariamente assegnategli, a mansioni corrispondenti alla conseguita riqualificazione professionale, viene a realizzarsi l'ipotesi dell'impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa, con la conseguente giustificazione del licenziamento, a nulla rilevando che la residua capacità lavorativa possa essere utilizzata in mansioni non corrispondenti alla riqualificazione professionale, cui la norma contrattuale condiziona il reimpiego del lavoratore. (V 4269/85, mass n 441761).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)