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Sez. 1, Sentenza n. 4 del 05/01/1972 (Rv. 355650 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - GIUDIZIO DI RISOLUZIONE, PER MOROSITA DEL CURATORE, DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE AVENTE AD OGGETTO I LOCALI OCCUPATI DALL'IMPRENDITORE FALLITO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355650-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - GIUDIZIO DI RISOLUZIONE, PER MOROSITA DEL CURATORE, DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE AVENTE AD OGGETTO I LOCALI OCCUPATI DALL'IMPRENDITORE FALLITO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - ESCLUSIONE.*

La Competenza del tribunale fallimentare si estende alle azioni, escluse quelle reali immobiliari, che derivano dal fallimento, quelle cioe, che trovano nel fallimento la loro origine ed il loro fondamento come causa determinante, oppure quelle che incidono nella procedura concorsuale e sulle norme che la regolano e mediante le quali si realizzando i fini fondamentali dell'istituto, con l'unitaria esecuzione sul patrimonio del fallito e la par condicio creditorum. Pertanto la speciale Competenza del tribunale fallimentare deve ritenersi esclusa in ordine ai giudizi instaurati nei confronti del curatore ed aventi per oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione dell'immobile, destinato all'Esercizio dell'impresa, per morosita del curatore, quando questi non si sia avvalso della facolta di recesso, a norma dell'art 80 della legge fallimentare.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 80, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 80

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)