Sez. 1, Sentenza n. 2683 del 08/10/1974 (Rv. 371140 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - ESTENSIONE - ESECUZIONE FORZATA - ATTRAZIONE NELLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - ESTENSIONE - ESECUZIONE FORZATA - ATTRAZIONE NELLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE.*
Appartengono alla Competenza del tribunale fallimentare, a sensi dell'art 24 del RD 16 marzo 1942, n 267, non solo le controversie traenti origine dallo stato di dissesto, ma anche tutte quelle che comunque incidono sulla procedura concorsuale, intesa nella sua ratio sostanziale, volta a realizzare unitariamente l'esecuzione sul patrimonio del fallito ed assicurare la par condicio creditorum. Ne consegue che, dichiarato il fallimento, anche la Competenza in materia di esecuzione forzata, che e di carattere funzionale, cede a quella del tribunale fallimentare. (nella fattispecie, riguardante opposizione di terzo a sensi dell'art 619 cod proc civ, la suprema Corte ha altresi ritenuto che non ostasse all'applicazione del principio suenunciato il fatto che il credito gia risultasse da sentenza ancorche non passata in giudicato, giacche detta sentenza era stata annullata in appello, per difetto di integrita del contraddittorio). (V 4'72, mass n 355650; 3528'71, mass n 355186; (V 225'69, mass n 338178; 3441'55).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)