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Sez. 2, Sentenza n. 1993 del 23/06/1971 (Rv. 352600 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DIFFERENZA FRA VEDUTA E LUCE - ELEMENTI DISTINTIVI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352600-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DIFFERENZA FRA VEDUTA E LUCE - ELEMENTI DISTINTIVI - FATTISPECIE.*

Ricorre l'ipotesi di finestre prospettiche o vedute quando, avuto riguardo alle caratteristiche obbiettive e permanenti dell'opera, sia consentito - senza l'uso di mezzi artificiali o anormali - non solo la inspectio, cioe la veduta in alienum dal vano dell'apertura, ma anche la prospectio e cioe una comoda possibilita di affaccio dal parapetto. Le luci invece, anche se a tipo finestre grandi o piccole, sono normalmente destinate a dare passaggio all'aria e alla luce e non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino, sia che presentino i caratteri previsti dall'art 901 cod civ e sia che faccia difetto taluno di essi, purche non abbiano i caratteri delle vedute. (nella specie, alla stregua di questi principi la Corte suprema ha condiviso l'opinione dei giudici del merito, i quali avevano negato i caratteri della veduta a una finestrella che, per la profondita (quaranta cm), per le dimensioni (cm quaranta per quarantacinque) e perche quasi aderente al pavimento (ubicata a meno di venti cm di altezza), consentiva a una persona di normale statura di guardare nel fondo del vicino solo 'abbassandosi e ponendosi carponì).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 902, Cod. Civ. art. 900

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)