Sez. L, Sentenza n. 8715 del 07/05/2004 (Rv. 572717 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Dispositivo della sentenza affermativo del diritto alla"pensione di invalidità "con decorrenza posteriore all'1 luglio 1984 - Interpretazione come accertamento del diritto alla "pensione di inabilità " - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
Le differenze sostanziali fra la pensione d'invalidità (prevista dalla normativa previgente) e la pensione di inabilità prevista (in relazione alla condizione di assoluta e permanente impossibilità lavorativa) dall'art. 1 della legge n. 222 del 1984, in vigore dal primo luglio 1984, non escludono che il dispositivo della sentenza affermativa del diritto alla "pensione d'invalidità", con decorrenza posteriore alla data anzidetta, possa essere interpretato - alla stregua della motivazione - come riconoscimento del diritto alla "pensione di inabilità", ove detta motivazione richiami il parere del consulente tecnico in ordine alla sussistenza dello stato inabilitante ai fini della "pensione di inabilità", sussistendo, in tal caso, fra dispositivo e motivazione, non un insuperabile contrasto, ma una mera divergenza terminologica. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'errore apparente sia perché indotto dalla formulazione dell'art.2, n.3 della legge n. 222 del 1984, a norma del quale la pensione di inabilità reversibile ai superstiti è pari all'importo dell'assegno - non pensione - di invalidità, come integrato ai sensi del precedente articolo, sia perché la reversibilità ai superstiti è prevista solo per la pensione di inabilità, e non anche per l'assegno di invalidità).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)