Sez. L, Sentenza n. 3934 del 04/04/1995 (Rv. 491619 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Dispositivo della sentenza affermativa del diritto alla "pensione di invalidità" con decorrenza posteriore all'1 luglio 1984 - Interpretazione come accertamento del diritto all'"assegno di invalidità" - Ammissibilità - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
Le differenze sostanziali fra la pensione d'invalidità (prevista dalla normativa previgente) e l'assegno d'invalidità previsto (in relazione alla perdita di oltre due terzi della capacità di lavoro) dall'art. 1 della legge n. 222 del 1984, in vigore dall'1 luglio 1984, non escludono che il dispositivo della sentenza affermativa del diritto alla "pensione d'invalidità" con decorrenza posteriore alla data anzidetta possa essere interpretato - alla stregua della motivazione - come riconoscimento del diritto all'"assegno" invece che alla "pensione", ove detta motivazione richiami il parere del consulente tecnico in ordine alla sussistenza dello stato invalidante ai fini dell'"assegno ordinario d'invalidità", sussistendo in tal caso, fra dispositivo e motivazione, non un insuperabile contrasto ma una mera divergenza terminologica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)