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Sez. L, Sentenza n. 48 del 04/01/2002 (Rv. 551376 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Mancata comparizione dell'opponente alla prima e alla seconda udienza - Convalida dell'ordinanza - ingiunzione opposta pronunciata alla seconda udienza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551376-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di opposizione a ordinanza - ingiunzione, la previsione dell'art. 23 legge n. 689 del 1981, secondo la quale, in caso di mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza, il giudice convalida l'ordinanza opposta, ha carattere di specialità e pertanto non è applicabile al di fuori dell'ipotesi considerata; ne consegue che non può essere pronunziata ordinanza di convalida in udienza diversa dalla prima, anche ove nella prima udienza l'opponente sia stato ugualmente assente e si sia proceduto ad un mero rinvio, senza espletamento di alcuna attività istruttoria.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)