Sez. 1, Sentenza n. 14920 del 04/08/2004 (Rv. 575201 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Mancata comparizione dell'opponente - Ordinanza di convalida del provvedimento opposto - Ammissibilità in caso di rinvio della prima udienza di comparizione - Disciplina.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel procedimento relativo ad opposizione a ordinanza - ingiunzione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorquando si sia svolta la prima udienza e l'opponente o il suo procuratore non siano comparsi, ma abbiano addotto un legittimo impedimento ed il giudice abbia disposto il rinvio dell'udienza, il potere di convalidare l'ordinanza opposta, ai sensi dell'art. 23, quinto comma, legge cit., non può più essere esercitato, dovendosi ritenere ormai conclusa, anche con il solo provvedimento di rinvio giustificato dall'impedimento dell'opponente o del suo procuratore, o per qualsiasi diversa ragione, la fase della prima udienza, nella quale soltanto può essere adottato lo speciale provvedimento di convalida; ove, viceversa, la prima udienza di comparizione non abbia avuto luogo e sia stata rinviata per festività sopravvenuta o per impedimento del giudice designato o per qualsiasi altro motivo - ipotesi, queste, nelle quali trova applicazione l'art. 82, secondo comma (divenuto terzo dopo la riforma introdotta dall'art. 79 della legge 26 novembre 1990, n. 353), disp. att. cod. proc. civ. - deve ritenersi che il giudice, ricorrendone gli altri ESopposta:, possa procedere alla convalida dell'ordinanza opposta: in tali casi, infatti, non essendo stata tenuta l'udienza di prima comparizione, resta impregiudicato l'onere dell'opponente o del suo procuratore di comparire alla successiva udienza - individuabile in base al decreto annuale che determina il calendario delle udienze e per la quale non è quindi necessaria alcuna comunicazione, o alla diversa udienza stabilita dal giudice, della quale deve invece esser dato specifico avviso alle parti - ovvero di giustificare la mancata comparizione, e resta salvo il potere del giudice, ove non vi sia comparizione dell'opponente o del suo procuratore e non venga addotto un legittimo impedimento, di convalidare l'ordinanza opposta.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)