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Sez. 1, Sentenza n. 1984 del 01/02/2005 (Rv. 578814 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria - Suoli non edificabili - Conguaglio del prezzo ai sensi della legge n. 385 del 1980 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578814-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

In tema di cessione volontaria di suoli soggetti ad esproprio, la persistente applicabilità, ai suoli agricoli, delle regole indennitarie fondate sul criterio del valore agricolo medio, di cui alla legge n. 865 del 1971 (del quale la legge n. 385 del 1980 riproduceva provvisoriamente i criteri, per le aree edificabili), induce ad escludere che possa farsi luogo al conguaglio del prezzo della cessione stessa là dove, quale che sia stata la valutazione delle parti contraenti circa la natura dei suoli, il prezzo medesimo sia stato stabilito con applicazione dei criteri previsti dalla richiamata legge n. 385 del 1980, i quali, coincidenti con quelli di cui alla legge n. 865 del 1971, presuppongono la natura agricola (che, nella logica di quella normativa, accomunava tutti i tipi di suoli, edificatori e non), onde il riconoscimento della natura appunto agricola, o comunque non edificabile, dei suoli oggetto di cessione esclude che possa farsi luogo a conguaglio, non essendo stati mutati dalla legislazione successiva i criteri indennitari per i suoli anzidetti.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)